Nuove comunicazioni in materia di formazione obbligatoria per la revisione legale

Riportiamo di seguito quanto pubblicato sul sito del MEF relativamente alla Formazione del Revisore Legale

Proroga al 31/12/2022 degli obblighi di formazione relativi al 2020 e al 2021.

L'articolo 3, comma 7, del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, pubblicato in G.U. del 31/12/2020, n. 323 (S.O. n. 47), c.d. Proroga Termini 2021 prevede che gli obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 39/2010 relativi all’anno 2020 e all’anno 2021, consistenti all’acquisizione di 20 crediti formativi in ciascun anno, di cui almeno 10 in materie caratterizzanti la revisione legale, si intendono eccezionalmente assolti se i crediti sono conseguiti entro il 31 dicembre 2022.

E' opportuno sottolineare che al disposizione riguarda esclusivamente gli obblighi di formazione relativi al 2020 e al 2021.

Pertanto, ai sensi della disposizione citata:

- il mancato assolvimento degli obblighi di formazione relativi al 2017, 2018 e 2019 non può essere compensato maturando i corrispondenti crediti in ragione dell'entrata in vigore del suddetto decreto legge n. 183/20;

- l'obbligo relativo al 2022 non può in ogni caso essere assolto anticipatamente, cioè anteriormente al 1° gennaio 2022;

- i crediti maturati nel corso del 2020 sono validi esclusivamente ai fini dell'assolvimento dell'obbligo in tale anno, in misura non superiore a 20 crediti formativi (di cui almeno 10 nelle materie caratterizzanti);

Per il 2021 e fino a nuova determina è confermato il programma annuale di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 39/2010, adottato con determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 642668 del 12/05/2020.